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Altri contenuti - accesso civico

Una delle principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n.97 del 25/5/2016 riguarda l'istituto dell’Accesso Civico (Art.5 e Art. 5-bis), ovvero il diritto di “chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.”.

Generalità sull’Accesso Civico

Il sopra richiamato D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 individua due tipologie di Accesso Civico:

  • Accesso civico “semplice” (ai sensi dell’Art.5 c.1 del D.Lgs.33/2013)

L’accesso “semplice” è riferito ai soli documenti, dati e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 in caso di mancata osservanza degli obblighi medesimi da parte di BSV.

  • Accesso civico “generalizzato” (ai sensi del D.Lgs.33/2013 Art.5 c.2)

L’accesso “generalizzato” è riferito ai documenti, dati e informazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione di cui al punto precedente, è limitato solo dal rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2 e dalle specifiche esclusioni previste all’Art. 5 bis, comma 3 del D.Lgs.33/2013 e prevede il coinvolgimenti in contraddittorio di eventuali controinteressati.

Il D.Lgs. n. 33/2013 prevede che la disciplina della trasparenza si applichi “in quanto compatibile” alle Società in controllo pubblico come BSV

La compatibilità è piena e immediata per quanto attiene l’accesso civico “generalizzato”, mentre per quanto attiene l’accesso civico “semplice” connesso agli obblighi di pubblicazione, la Società provvede all’adempimento dei suddetti obblighi con forme adattate alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali come evidenziato nella Sezione “Società Trasparente” del proprio sito istituzionale (www.villapianabsv.com).

I documenti, le informazioni e i dati detenuti dalla Società che possono essere oggetto di richieste di Accesso Civico “generalizzato” sono quelli afferenti alle attività proprie della Società stessa e pertinenti alle finalità del D.Lgs. n. 33/2013 definite all’Art.5 c.2, ovvero “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico … nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.”.

I documenti, le informazioni e i dati che la Società tratta nell’espletamento dei servizi che la stessa eroga a favore dei soggetti pubblici soci e/o clienti, che ne sono titolari, sono pertanto esclusi dall’accesso civico “generalizzato” che eventualmente potrà essere esercitato direttamente verso i suddetti soggetti.

 

 

 

Aggiornato al 23/04/2018